La Repubblica riconosce gli ordini cavallereschi conferiti dai Paesi con cui intrattiene regolari rapporti diplomatici. Tuttavia il pubblico uso di tali insegne nel territorio nazionale è subordinato ad un’autorizzazione concessa dal Ministero degli Affari esteri. Fanno eccezione le insegne del Sovrano Militare Ordine di Malta (soggetto di diritto internazionale parificato ad uno stato sovrano, con seggio di osservatore presso l’O.N.U.) e dell’Ordine al Merito Melitense, che non necessitano di autorizzazione.

Per quanto riguarda gli ordini della Santa Sede e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le norme del Concordato stipulate nel 1929 e confermate nel 1984 prevedono che l’autorizzazione all’uso delle relative insegne sia concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede alla registrazione dell’insignito nel “Libro dei decorati degli Ordini equestri pontifici”. Attualmente, non sono autorizzabili in Italia, per motivi di opportunità politica, le insegne degli ordini di Casa Savoia, in armonia con quanto stabilito dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che all’art. 9 recita: «L’Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L’Ordine della Corona d’Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (…)». Non viene inoltre autorizzato l’uso delle onorificenze concesse dall’Ordine Teutonico di Santa Maria di Gerusalemme (con sede a Vienna), il quale, nonostante sia posto sotto la protezione della Santa Sede, presenta oggi una natura prettamente canonica. Analogamente, non si autorizzano quelle istituzioni cavalleresche non nazionali che, seppure legittime nei rispettivi Paesi, non presentano legami storici o ideali con l’Italia. Per tutte, l’Ordine di Nostra Signora di Villaviciosa del Portogallo e l’Ordine di Danilo I del Montenegro, oggetto quest’ultimo di un parere del Consiglio di Stato del 29 ottobre 2008 n. 2443. Infine, pur essendo in alcuni casi particolarmente prestigiose, non sono autorizzabili all’uso le distinzioni assegnate da enti non governativi o organizzazioni private di tipo assistenziale, umanitario, combattentistico o di onoranze ai caduti, come nel caso di quelle concesse dall’Associazione della Croce Nera Austriaca, l’Österreichishe Schwarze Kreuz.

In base all’art. 8 della citata legge n. 178 del 1951, «E vietato il conferimento di onorfcenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti associazioni o privati». Non è quindi possibile che un’associazione, benché legale, conceda onorificenze cavalleresche. A maggior ragione ciò vale anche per tutti quegli ordini di ispirazione equestre, storico-cavalleresco o dinastico-nobiliare che non godono di un riconoscimento a livello internazionale. Purtroppo sono numerose le istituzioni pseudo-cavalleresche che, senza alcun fondamento giuridico né aggancio storico ma a fronte di cospicui oneri economici, conferiscono investiture equestri o titoli nobiliari privi di ogni validità. Da queste è opportuno diffidare fortemente.